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Dic
03

81/08, le prescrizioni per gli studi dentistici

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs.81/08, prevede venga fornita obbligatoriamente una specifica formazione in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro a TUTTI i lavoratori. Ricordiamo che la responsabilità della formazione è a carico del datore di lavoro e il mancato adempimento di questo obbligo comporta la seguente sanzione (articolo 55, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n.81/2008): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Non sono tenuti
RLS ed
i lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino alla data 11.01.2012 di aver svolto e documentato la formazione nel rispetto di durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Dovrà essere ripetuta dopo 5 anni
La formazione obbligatoria dovrà essere
realizzata durante l’orario lavorativo retribuito
la durata di legge è di 16 ore (a+b).
La formazione viene effettuata attraverso un “ente bilaterale”. L’ente di riferimento per gli studi odontoiatrici ANDI ha realizzato con il proprio Ente Bilaterale di riferimento, E.Bi.Pro, un progetto sulla “tracciabilità di ogni azione formativa, con l’utilizzo di una piattaforma internet che mantiene memoria di tutti i passaggi, che porteranno alla attestazione della formazione da parte di Andi Nazionale e/o E.Bi.Pro”..
Riportiamo il testo ANDi
“Il percorso formativo di 16 ore ANDI/E.Bi.Pro è così articolato:
a) 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione che dovranno essere effettuate in orario di lavoro da ogni lavoratore solo ed esclusivamente via internet in modalità e-learning (simile alla FAD nella pratica);
b) 12 ore successive di formazione specifica sui rischi e sulla loro prevenzione in ambito odontoiatrico.
Le 12 ore di formazione specifica potranno essere realizzate:
b1) in studio dal datore di lavoro (nel caso in cui lo stesso, come richiede la legge, sia RSPP in data anteriore all’11 gennaio 2009) o da un collega che abbia la stessa caratteristica, utilizzando il materiale che verrà messo a disposizione da ANDI o E.Bi.Pro.;
oppure
b2) con corsi residenziali organizzati dalle Sezioni Provinciali ANDI in aula (nel caso il datore di lavoro non abbia i requisiti RSPP o preferisca scegliere questa modalità per i propri lavoratori).
La norma stabilisce che la formazione specifica in aula o presso lo studio dovrà comunque essere terminata entro 60 giorni dall’inizio della formazione generale e-learning.
ANDI prevede di iniziare tale formazione nel prossimo gennaio: verrà inviata una specifica newsletter con le indicazioni operative per poter provvedere all’iscrizione dei lavoratori.
Sono previsti costi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore.

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